Genealogia successoria

L’unione della passione e del savoir-faire
L’efficacia di una struttura a misura d’uomo

Fondato nel 2000, lo Studio Genealogico Moyne e Associati è un partner affidabile nella ricerca degli eredi e nella gestione di pratiche successorie.
Diretto da Olivier MOYNE, lo Studio ha sviluppato negli utlimi dieci anni un’esperienza riconosciuta, mettendo in opera sistemi sempre più performanti per soddisfare i molteplici incarichi affidati in Francia ed all’estero.

 L’équipe dei nostri esperti collaboratori si distingue per l’entusiasmo e l’eccellenza dei singoli.
Si articola in tre aree, attorno alle quali ruota la nostra professione: lo Sviluppo, la Ricerca e l’ambito Giuridico.
Una fitta rete di professionisti esterni, specializzati dà un valore aggiunto fondamentale alla struttura.
L’unione di queste sinergie è la nostra forza!
Che siate Curatori di eredità giacenti,  Notai, Avvocati, Commercialisti, Tutori, Amministratori di sostegno, Amministratori condominiali, Agenti immobiliari... lo Studio Genealogico Moyne & Associati è a Vostra disposizione.


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La nostra principale attività consiste nella ricerca di eredi nelle successioni. Lavoriamo in particolare con le eredità giacenti ed in generale certifichiamo la devoluzione successoria nelle successioni in cui gli eredi non siano conosciuti o non siano ancora stati ritrovati.
Lo Studio Moyne & Associati propone inoltre di rappresentare e difendere gli interessi degli eredi ritrovati nel corso di tutto l’iter di regolamento della successione fino alla liquidazione della stessa.

I. La ricerca

Partendo dallo stato civile del defunto i nostri genealogisti possono ricostruirne l’albero genealogico definendo così la devoluzione successoria.

Ridisegnare la storia famigliare del defunto su un asse temporale e geografico ci permette di ritrovare tutti i chiamati all’eredità, senza omissioni ed imprecisioni.

Questa fase, spesso ricca di imprevisti, è il cuore pulsante della nostra professione: necessita di pazienza, rigore e nutre la nostra passione.

II. La rivelazione

Una volta ritrovati e localizzati gli eredi lo Studio invia loro un contratto di rivelazione di modo che essi possano far valere i loro diritti successori.

Nel contratto sono definiti i nostri onorari in misura percentuale rispetto a quanto percepito dall’erede e viene garantito che il nostro Studio si farà carico di tutte le spese aleatorie legate alla successione ed alla rivelazione.

A seguito dell’accettazione del contratto di rivelazione da parte di tutti gli eredi possiamo comunicare loro l’origine della successione.

L’invio del contratto di rivelazione è quindi seguito dall’invio di un mandato di rappresentanza a nome del titolare dello Studio. Nella procura sarà indicato infatti il nome del defunto ed il grado di parentela con ciascun chiamato all’eredità.

Lo scopo della procura è quello di facilitare il dialogo tra gli eredi, che talvolta non si conoscono tra loro, ed il curatore dell’eredità giacente o in generale il nostro mandante. Quest’ultimo avrà così un unico punto di riferimento capace di gestire la successione che evolverà senza ritardi ed in modo unitario.

Questo mandato ci permette inoltre di agire in nome e per conto degli eredi, in conformità con il loro volere, e di far fronte alle peculiarità legate alla gestione della successione.

Teniamo dunque aggiornati gli eredi sul proseguo della pratica con dei resoconti puntuali e a scadenza regolare.

In questa seconda fase sono fondamentali le qualità d’ascolto e la discrezione dei nostri collaboratori che esprimono grande umanità e disponibilità, rassicurando gli eredi nelle varie fasi della procedura.

III. La liquidazione

A seguito della ricezione di tutte le procure da parte dei chiamati all’eredità possiamo consegnare le nostre conclusioni al curatore o a chiunque ci abbia conferito l’incarico. Trasmettiamo a quest’ultimo l’albero genealogico e l’attestazione del grado di parentela tra il de cuius e gli eredi.

Rappresentando i chiamati all’eredità tramite giusta procura possiamo richiedere in via ufficiale, al curatore o al nostro mandante, l’inventario della successione ovvero l’attivo ed il passivo di cui si compone l’asse ereditario.

Dopo aver preso conoscenza dell’effettivo ammontare del patrimonio del defunto si potrà procedere, previo consenso dei chiamati, all’accettazione dell’eredità ed all’atto notorio che ha la funzione di rendere pubblica la devoluzione.

In parallelo alla redazione e al deposito della dichiarazione di successione il nostro Studio pagherà, anticipando le spese per ogni erede, il passivo ereditario (composto principalmente dalle tasse di successione, spese funebri, spese condominiali, spese di curatela) e azionerà le procedure per il recupero dei proventi (quali ad esempio il recupero delle somme dai conti correnti, la vendita degli immobili, l’apertura di cassette di sicurezza, la vendita dei gioielli, la vendita dei titoli/azioni, la riscossione dei premi delle assicurazioni sulla vita, ecc.).

Una volta pagato il passivo e riscosso l’attivo ereditario, lo Studio invia a ciascun erede un conto di liquidazione indicante la somma che ognuno dovrà percepire in base al grado di parentela. Allo stesso tempo verranno fornite le relative fatture di ogni spesa affrontata e le ricevute di ogni attivo riscosso per la successione.

Il conto di liquidazione dovrà essere approvato da ogni erede. Ottenuta l’approvazione da parte di ogni erede potremo versare l’ammontare spettante a ciascuno di essi dedotto l’onorario spettante al nostro Studio.

Altre attività

Verifica di devoluzioni incerte

Ci occupiamo inoltre di verificare le devoluzioni successorie incerte.
In questi casi gli eredi sono in parte conosciuti o da localizzare. Altre volte gli eredi sono conosciuti ma bisogna attestare il loro grado di parentela con il defunto.
Il professionista o il privato che ci richiede il servizio avrà la certezza che la devoluzione successoria è completa e precisa.
Tale ricerca, talvolta complessa, risulta essere molto utile: più sovente di quanto non ci si aspetti si scopre l’esistenza di un erede dimenticato.

Origine di proprietà

Siamo in grado inoltre di individuare gli attuali proprietari di un bene immobile abbandonato. I nostri genealogisti, consultando gli archivi catastali e la conservatoria dei registri immobiliari  arriveranno a ritrovare il proprietario del bene abbandonato.

Assicurazioni sulla vita

Metodo di investimento comune, i contratti di assicurazione sulla vita sono sovente presenti nelle successioni.
Talvolta le generiche locuzioni indicanti gli “eredi” come beneficiari impediscono agli aventi diritto di venire a conoscenza del premio loro spettante o ai liquidatori di poter rintracciare gli stessi aventi diritto.

La nostra équipe, specializzata nei diversi settori delle successioni, permette di far fronte a tutte le Vostre esigenze.

I Nostri servizi su misura

  • Ricercare eredi ignoti;
  • Ricostruire l’albero genealogico attestando il grado di parentela tra gli eredi e il defunto;
  • Fornire certificazioni anagrafiche, amministrative o religiose che dimostrino le parentele e le corrette linee di ascendenza e discendenza;
  • Localizzare eredi o legatari ovunque nel mondo;
  • Rappresentare gli eredi, per mezzo di apposita procura notarile, durante tutto l’iter di regolamento della successione;
  • Realizzare la liquidazione dell’eredità il più rapidamente possibile.

Ci occupiamo inoltre di:

  • Verificare devoluzioni successorie incerte;
  • Identificare i proprietari di un bene abbandonato;
  • Ritrovare beneficiari di polizze vita.

 

L’attività del genealogista successorio richiede una complementarietà di competenze, che lo Studio ha suddiviso in tre aree. Ognuna di queste presenta delle peculiarità ma insieme formano un’équipe affidabile ed unica, con una sola passione: la genealogia, ed un desiderio comune: la Vostra soddisfazione.

Area Ricerca

È composta da genealogisti, dotati di pazienza e rigore, provenienti da studi giuridici e genealogici. Una mentalità internazionale e aperta, la padronanza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie sono la base essenziale per i nostri ricercatori.

 

 

 

 

 

Area Sviluppo

Coinvolti dall’apertura fino alla liquidazione della pratica, i nostri responsabili commerciali sono il biglietto da visita dello Studio. In costante contatto con i curatori delle eredità giacenti e professionisti del settore, promuovono lo Studio e individuano nuove pratiche da seguire.

 

 

 

 

Area Amministrativa / giuridica

Centro nevralgico dello Studio, è il tramite tra tutte le persone che intervengono su un dossier. I nostri giuristi  rielaborano le informazioni, preparando il fascicolo da consegnare al Curatore ed ai richiedenti.

 

 

 

 

Stato civile, liste di leva, registri parrocchiali, archivi pubblici, amministrativi... ed i nostri archivi privati sono le fonti principali per le ricerche che svolgiamo.

L’esperienza e la metodologia nella ricerca delle informazioni sono il miglior strumento per il successo della pratica.

L’Anagrafe

Marco Aurelio (121 d.C.-180 d.C.) introduce nell’Impero Romano l’obbligo di registrare i propri figli entro 30 giorni dalla loro nascita “in modo che ogni cittadino – cita la legge – può produrre prova documentaria della sua origine territoriale, parentale e temporale”.

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) si ritorna alla confusione, finché, dopo il Concilio di Trento nel 1536, questa istituzione-servizio venne gestita totalmente dalla Chiesa con la tenuta dei registri parrocchiali, che certificavano oltre alle nascite anche i matrimoni e le morti.

Questo fino alla caduta del potere temporale della Chiesa.

Nel 1864 infatti, il servizio d’anagrafe venne affidato all’autorità municipale. Ciò comportò l’istituzione in ogni Comune di un registro della popolazione residente, destinato a mettere in evidenza lo stato numerico della popolazione e a rilevare i cambiamenti che si verificassero nella sua composizione per cause naturali o civili.

Il registro della popolazione era costituito dall’insieme dei “fogli di famiglia” su cui venivano trascritti e costantemente aggiornati i dati relativi a ciascun nucleo familiare residente nel Comune.

L’obbligo della tenuta del registro della popolazione venne disciplinato col regolamento del 1873. Quest’ultimo impose la redazione oltre che dei “fogli di famiglia” anche di “schede individuali” intestate ai singoli cittadini e contenenti i dati relativi alla loro posizione anagrafica (data e luogo di nascita, paternità, maternità, stato civile, occupazione, residenza, eventuali immigrazioni da altri Comuni, data e luogo del decesso).

Lo stato civile

Lo Stato Civile Napoleonico fu introdotto in Italia a partire dal 1806 a seguito dell’annessione di molte regioni italiane all’Impero francese e rimase in vigore fino al 1815; la tenuta dello stato civile da parte dei Comuni dell’epoca ha prodotto una serie di registri di atti di nascita, di matrimonio e di morte il cui doppio originale, dopo varie vicende, ed a seconda dei luoghi e dei tempi, è confluito presso gli Archivi di Stato delle rispettive province. Spesso accanto ai registri sono presenti numerosi allegati agli atti che riportano informazioni interessanti e non reperibili altrove, come la paternità e la maternità od il consenso al matrimonio dei contraenti, consentendo di risalire alle generazioni precedenti vissute nella seconda metà o alla fine del Settecento.

Durante la Restaurazione, la registrazione dei movimenti demografici – anche se continua a essere esercitata dalle parrocchie - rimane nelle competenze delle autorità civili in alcune regioni. Lo Stato Civile della Restaurazione relativo al periodo 1815 - 1865 circa, è presente soprattutto nell’Italia meridionale (stato civile dell’Intendenza Borbonica nel Regno di Napoli), ma anche in alcune aree settentrionali (stato civile Estense nel Modenese); in altri casi vige un sistema misto: parte delle competenze resta all'autorità ecclesiastica, ma sotto lo stretto controllo dell'autorità civile (Toscana). I registri prodotti, analoghi per tipologia e struttura a quelli del periodo francese, sono ugualmente accompagnati da allegati agli atti, insieme ai quali sono confluiti negli Archivi di Stato.

Con lo Stato Civile Italiano istituito con R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, in vigore da 1° gennaio 1866, ha inizio presso i Comuni italiani la produzione dei registri con gli atti di nascita, di cittadinanza, di pubblicazioni di matrimonio, di matrimonio e di morte, sempre redatti in doppio originale, uno dei quali rimane presso il Comune stesso, mentre il secondo viene inviato al Tribunale competente per territorio e successivamente agli Archivi di Stato per la conservazione permanente.

I registri sono corredati da indici alfabetici annuali e/o decennali che consentono una più rapida ricerca dei singoli atti; essi riportano inoltre atti di stato civile registrati presso altri Comuni o altre autorità, anche all'estero, riguardanti cittadini italiani residenti nel Comune stesso.
Anche in questo caso sono presenti gli allegati, che contengono dati di prima mano come i certificati medici relativi alla nascita o alla morte, nonché una varietà di atti relativi alle trascrizioni e alle annotazioni riportate sui registri, alle pubblicazioni di matrimonio, ai matrimoni, alle cittadinanze. Questi allegati sono in originale unico conservato soltanto presso i Tribunali e in seguito vengono trasferiti agli Archivi di Stato.
Rispetto ai registri compilati per scopi militari, o da comunità religiose, i registri civili riguardano i cittadini di entrambi i sessi e di qualsiasi confessione religiosa, nonché gli atei e i non battezzati.

Altre fonti

Registri Parrocchiali
Nelle parrocchie o negli archivi della Diocesi, si trovano i registri di battesimi, matrimoni, decessi. Quando è presente anche lo Status animarum, un censimento di tutte le famiglie presenti nella parrocchia, che i parroci, ma non tutti, compilavano in alcune occasioni (ad es.la Pasqua).

Le Liste di leva militare
Quasi tutti gli Archivi di Stato conservano, in varia misura, le Liste di leva, redatte ogni anno su base anagrafica, dai Comuni in doppio originale contenenti l’elenco alfabetico di tutta la popolazione maschile residente in età passibile di visita per leva militare (tra il diciassettesimo e il ventesimo anno di età, secondo le modalità previste dalla legge). Una copia rimaneva presso il Comune ed una veniva inviata all’Ufficio di leva esistente nel capoluogo di provincia o di circondario per le ulteriori operazioni di selezione e di arruolamento.

I Ruoli matricolari militari
Spesso accanto alla documentazione di leva gli Archivi di Stato conservano i Ruoli matricolari compilati dal servizio della matricola dei Distretti militari, che si occupa di tenere la documentazione ufficiale di tutti i servizi resi allo Stato dal singolo militare e di tutti i fatti che ne mutano o ne modificano la posizione, durante il tempo della sua permanenza nei ruoli. Ogni militare viene univocamente identificato da un numero progressivo, la «matricola», appunto, legato alla classe di arruolamento (che può essere diversa da quella di nascita), al Distretto militare di arruolamento e alla categoria di appartenenza (fin quando questa è esistita).

Per ogni soldato il ruolo riporta: numero di matricola, corpo, data di arruolamento, gradi, eventuali onorificenze, sanzioni comminate, diserzioni. I fogli matricolari, che riportano in maniera estremamente sintetica tutte queste informazioni, sono rilegati per ordine di matricola in registri relativi alle varie classi. In questi registri annuali vengono inseriti esclusivamente gli arruolati, cioè coloro che hanno effettivamente prestato il servizio militare; quindi non vi figurano i riformati (giudicati inabili al servizio per motivi di salute), gli esentati (comunemente per motivi familiari), i renitenti (coloro che non si sono presentati alla visita di leva o alla chiamata per l’arruolamento).

Archivio privato

Lo Studio M&A dispone di propri fondi archivistici raccolti in più di 10 anni di attività sul campo.

Questa raccolta è  stata recentemente numerizzata per rendere ancora più rapida la consultazione da parte dei nostri collaboratori.

 

 

 

Di seguito si riportano i principali articoli tratti dal Codice Civile in materia di successione e curatela di eredità giacente.

Artt.456–459 c.c.

Libro II – DELLE SUCCESSIONI - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI - CAPO I

Art. 456. - Apertura della successione.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 457. - Delazione dell'eredità.
L'eredità si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Art. 459. - Acquisto dell'eredità.
L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Artt.467-468 c.c.

Libro II – DELLE SUCCESSIONI - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI- CAPO IV

Art. 467. - Della rappresentazione - Nozione. (1)
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
(1) Aricolo così modificato dall'art. 67, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 468. - Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (2)
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi.
(2) Comma così modificato dall'art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Artt.470-481 c.c.

Libro II – DELLE SUCCESSIONI - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI- CAPO –

Sezione I - Disposizioni generali
Art. 470. - Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 474. - Modi di accettazione.
L'accettazione può essere espressa o tacita.

Art. 475. - Accettazione espressa.
L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Art. 476. - Accettazione tacita.
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Art. 480. - Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. (1)
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
(1) Comma così modificato dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 481. - Fissazione di un termine per l'accettazione.
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. 

Artt.484-490 C.C.

Sezione II - Del beneficio d'inventario

Art. 484. - Accettazione col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. (1)
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” e “nella stessa pretura” sono state rispettivamente sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” e dalle parole: “nello stesso tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 490. - Effetti del beneficio d'inventario.
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.

Artt.519-523 c.c.

Libro II – DELLE SUCCESSIONI - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI- CAPO VII

Art. 519. - Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 520. - Rinunzia condizionata, a termine o parziale.
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Art. 521. - Retroattività della rinunzia.
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Art. 522. - Devoluzione nelle successioni legittime.
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse. 

Art. 523. - Devoluzione nelle successioni testamentarie.
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.

Artt.528-532 c.c.

Libro II – DELLE SUCCESSIONI - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI- CAPO VIII

Art. 528. - Nomina del curatore.
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (2) e iscritto nel registro delle successioni.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 529. - Obblighi del curatore.
Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale (1) il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 530. -  Pagamento dei debiti ereditari.
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. (1)
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 531. - Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa. 

Art. 532. - Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.

Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione. L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di cui riportiamo l’ultima guida alle successioni.

Genealogisti qualificati capaci di condurre ricerche in Francia, Italia, Svizzera, Germania, Regno Unito, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Una rete internazionale di collaboratori specializzati nel diritto successorio nel resto d' Europa, Stati Uniti e Sud America.

Contatti

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Segreto professionale

Lo studio genealogico M&A si impegna a mantenere una politica di confidenzialità e riservatezza rispetto alle informazioni e ai dati personali raccolti durante la ricerca di eredi ex art.13 D.LGS. 196/2003.

I dati e le informazioni potranno essere utilizzati soltanto per la ricerca degli eredi da parte dello Studio.

Garanzie

Assicurazione RC Professionale Covéa Risks n° 120.133.171

Le ricerche genealogiche hanno dimensione nazionale e a volte internazionali. Ogni ricerca di eredi è complessa e il ricorso al genealogista permette di stabilire con certezza la devoluzione successoria.

Errori o omissioni possono comunque capitare. A questo fine lo Studio M&A è coperto da un’asscurazione di responsabilità civile e professionale, sottoscritta con Covéa Risks.

Garanzia Finanziaria Covéa Caution n° 20375

Durante la rappresentazione degli eredi ritrovati il Genealogista custodisce le somme spettanti agli eredi. In qualità di membro dei Genealogisti di Francia, lo Studio M&A ha sottoscritto un contratto particolare presso Covéa Caution che garantisce e assicura i rapporti finanziari con gli eredi.

Lo Studio M&A è inoltre parte del SYGENE, Unione Genealogisti Professionisti di Francia.

Assicuriamo il rispetto della normativa sulla privacy ex art.13 D.LGS. 196/2003.

Come lavoriamo per Voi

Solitamente le pratiche si evolvono seguendo questo ordine:

  • ricerche genealogiche per trovare gli aventi diritto all’eredità;
  • contatto con gli eredi rintracciati;
  • sottoscrizione del CONTRATTO DI RIVELAZIONE;
  • rivelazione del diritto ereditario;
  • sottoscrizione della procura presso un notaio;
  • sottoscrizione dell’Atto di Notorietà, attestante il diritto ereditario di ogni erede;
  • sottoscrizione dell’Atto di Accettazione dell’eredità;
  • presentazione della Dichiarazione di Successione;
  • pagamento delle eventuali passività e imposte di successione;
  • recupero di somme presso c/c, azioni, titoli, ecc;
  • vendita dei beni immobili, se presenti;
  • ripartizione pro-quota dell’attivo ereditario spettante a ciascun erede.

Onorario

L’onorario di rivelazione (percentuale sull’attivo netto) per il nostro Studio viene concordato con il chiamato all’eredità all’interno del contratto di rivelazione, in contropartita alla rivelazione dei diritti ereditari.

L’ammontare pattuito sarà richiesto soltanto in caso di esito positivo della successione e sarà da noi incassato solamente al termine della stessa.

Infatti, nello sfortunato caso in cui il passivo sia maggiore rispetto all’attivo della successione, tutte le spese sostenute per attestare la vostra posizione di eredi legittimi rimarranno a carico dello Studio M&A.

All’interno di una rivelazione di successione:

Lo studio si impegna ad anticipare tute le spese necessarie per portare a temine la pratica (procure, atti notarili, accettazione dell’eredità, ecc).

Il nostro compenso percentuale è dunque calcolato sulla parte di attivo netto percepita dall’erede, ovvero detratte tutte le spese anticipate dal genealologista e dopo il pagamento di tutti i debiti, imposte di successione e l’eventuale compenso del curatore.

Per una conferma di devoluzione o  localizzazione di persone:

Lo studio M&A per questi servizi richiede un onorario prestabilito in via forfettaria con il richiedente (Avvocato, Notaio, Curatore o chi ne abbia interesse) a seconda degli spostamenti necessari e del tempo impiegato per la pratica.

A

Accettazione di eredità: atto giuridico con il quale l’erede dichiara, in un atto pubblico o con una scrittura privata, di accettare l’eredità. Il diritto di accettare l’eredità si perde per prescrizione del termine trascorsi 10 anni dalla data del decesso, per decadenza dal termine fissato dall’Autorità Giudiziaria.

Albero genealogico: rappresentazione grafica utilizzata nella genealogia per ricostruire e accertare i rapporti di parentela tra il defunto e i suoi famigliari.

Adozione: istituto giuridico grazie al quale viene assicurato a un minore il diritto di vivere in modo decoroso in una famiglia diversa da quella di origine o biologica.

Affini: è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. E’ utile evidenziare che questo vincolo non interessa la successione, alla quale gli affini sono sempre estranei.

Ascendenti: sono i soggetti da cui si discende (ad esempio nonno/a), rilevanti nel diritto, soprattutto in materia di successione.

Asse ereditario: (o massa ereditaria) l’insieme dei rapporti attivi e passivi di natura patrimoniale, che costituiscono la materia della successione.

Assicurazione sulla vita: il contratto con il quale l’assicuratore, in contropartita al pagamento di un contributo (detto premio), si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Nel caso di decesso dell’assicurato, il beneficiario avrà diritto a ricevere la prestazione pattuita.

Atto Notorio: dichiarazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale (cancelliere, notaio) volta ad attestare sotto giuramento l’avvenuta morte del parente e a dichiarare chi sono gli eredi legittimi.

Atto di Stato Civile: copia integrale, estratto o certificato attestante l’evento di Stato Civile di un individuo e che può riguardare la nascita, il matrimonio e la morte dello stesso.

B

Beneficiario: persona fisica cui spetta ricevere una prestazione.

Beneficio d’inventario: strumento giuridico posto dalla legge a disposizione dell’erede per consentirgli di non rispondere dei debiti ereditari col proprio patrimonio, ma soltanto limitatamente al patrimonio già appartenente al de cuius.

Beni immobili: sono in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente, anche provvisoriamente, è incorporato al suolo come fabbricati, terreni, appartamenti, capannoni industriali ecc.

Beni mobili: secondo una definizione residuale, tutti quei beni che non possono essere annoverati tra i beni immobili.

C

Cancellazione ipoteca: attività con la quale la Conservatoria dei RR.II. procede all’eliminazione di un’iscrizione ipotecaria e dei relativi effetti dai registri immobiliari. Viene di norma ordinata con atto notarile o con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria al direttore dell’Ufficio del Territorio.

Cassetta di sicurezza: servizio offerto dagli istituti bancari, sotto la propria responsabilità, per la custodia di valori e/o oggetti preziosi del cliente.

Catasto: ufficio dove sono censiti sia l’aspetto geometrico o topografico degli immobili e dei terreni, sia quello tecnico-economico.

Certificato catastale: documento rilasciato dall’Ufficio del Catasto da cui risultano gli estremi identificativi di un immobile, la classificazione di fabbricati o terreni rispetto alla rendita catastale e l’indicazione del proprietario.

Comunione dei beni: il regime patrimoniale legale adottato dai coniugi se non diversamente stabilito dagli stessi (vedi convenzione matrimoniale). La comunione comporta la costituzione di un patrimonio comune tra i due coniugi che, solidalmente, ne godono dei frutti e partecipano alle spese.

Conservatoria Immobiliare: ufficio dell’Agenzia del Territorio presso il quale si effettuano le trascrizioni dei diritti di proprietà immobiliari, le iscrizioni delle ipoteche e la registrazione di altri atti (per esempio i contratti di locazione degli immobili).

Chiamato all’eredità: colui che potenzialmente ha i requisiti per esercitare il diritto successorio derivante dal rapporto di parentela col defunto e che per potere acquisire lo status di erede deve procedere all’accettazione dell’eredità.

Coniuge:ciascuna delle due persone unite dal matrimonio.

Convenzione matrimoniale: accordo stipulato tra i coniugi che stabiliscono un regime patrimoniale diverso da quello della comunione legale, adottando il regime della separazione dei beni o quello della comunione convenzionale.

Curatore: professionista nominato dal Tribunale che, dopo apposito giuramento, amministra l’eredità per la quale non è intervenuta accettazione da parte dei chiamati. Le funzioni del curatore cessano con l’accettazione dell’eredità dei chiamati.

D

Dichiarazione dei Redditi: atto pubblico con il quale una persona fisica o giuridica comunica al Fisco l’ammontare dei propri redditi relativamente ad un anno solare, al fine di pagare le imposte relative.

Dichiarazione di Successione: atto di natura fiscale con il quale si denunzia al Fisco il patrimonio del defunto.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: dichiarazione fatta dinanzi al Sindaco di un Comune o suo incaricato, volta ad attestare sotto giuramento l’avvenuta morte del parente e a dichiarare chi sono gli eredi legittimi.

E

Erede: colui che è chiamato a raccogliere tutto o parte del patrimonio ereditario in ragione del suo legame e grado di parentela con il defunto.

Eredità giacente: procedura giudiziaria nella quale il Tribunale adito competente nomina un amministratore per gestire il patrimonio di una persona defunta.

F

Figli legittimi: figli concepiti e nati in costanza di matrimonio tra due persone, marito e moglie, legalmente, efficacemente e validamente unite da vincolo del matrimonio.

Figli naturali: figli procreati da genitori non uniti tra loro da vincolo matrimoniale

Filiazione legittima: vincolo familiare in costanza di matrimonio.

Filiazione naturale: vincolo familiare tra persone non unite tra loro da vincolo matrimoniale.

Fratelli consanguinei: fratelli che condividono solo il padre.

Fratelli germani: fratelli che condividono entrambi i genitori.

Fratelli uterini: i fratelli che condividono solo la madre.

G

Genealogia: disciplina che si occupa di ricostruire i legami di parentela tra diversi soggetti, nonché i discendenti e gli ascendenti in modo documentale. La rappresentazione grafica di tali ricostruzioni è l’albero genealogico, che, partendo da un capostipite comune, evidenzia le diverse generazioni.

Genealogista successorio: colui che svolge un’attività volta a identificare o a ritrovare gli eredi, talvolta in diversi paesi o continenti, avvalendosi di tutte le fonti informative disponibili, archivi di stato civile o parrocchiali.

Gradi di parentela: rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità.

I

IMU: tributo che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana.

Imposta catastale: imposta che si applica, per esempio nel caso di compravendita di un immobile, per la quale occorre cambiare il nome del proprietario.

Imposta Ipotecaria: imposta indiretta che va applicata alle trascrizioni, iscrizioni, cancellazioni, annotazioni e rinnovazione riportate nei pubblici registri della Conservatoria dei RR.II. Attraverso tali informazioni, è possibile ricostruire la “storia” di un immobile.

Imposta di successione: imposta che grava sul trasferimento di beni e/o diritti derivanti dalla morte del titolare degli stessi, anche se dovessero trovarsi all’estero. Gli eredi e legatari sono tenuti al pagamento di tale imposta.

Impugnazione del testamento: chiunque ne abbia un interesse diretto, può contestare un testamento, iniziando presso il Tribunale competente, un giudizio che citi tutti gli eredi e i legatari, per nullità (se è contrario alla legge o presenta vizi di forma) o per annullabilità (se il testatore era incapace di intendere e di volere).

Incapace: sono incapaci quei soggetti che non possiedono i requisiti per la capacità di agire e, non potendo gestire i propri interessi, necessitano di un soggetto terzo che li tuteli.

Interdizione: situazione che determina un’incapacità legale a compiere atti giuridici. L’interdizione viene dichiarata con sentenza, nella quale è anche indicato il tutore che dovrà provvedere agli interessi dell’interdetto.

Inventario: atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio) nel quale vengono indicate tutte le attività e le passività costituenti l’asse ereditario della persona defunta; esso può essere richiesto dal curatore, nell’esercizio della sua funzione o dall’accettante con il beneficio d’inventario.

Ipoteca: diritto reale costituito su un bene a garanzia di un credito assunto dal proprietario del bene stesso.

L

Legatario: beneficiario di una disposizione testamentaria che riceve, per testamento appunto, una cosa singola e ben determinata facente parte del patrimonio (un immobile piuttosto che la collezione di libri antichi).

Legato: il bene particolare indicato dal de cuius e assegnato al legatario. Mentre l’eredità è quindi a titolo “universale”, il legato è a titolo “particolare”.

Legittima: la parte del patrimonio che, in mancanza di testamento o in caso di testamento nullo, spetta ai parenti più prossimi del defunto, secondo un preciso ordine di preferenza determinato dal grado di parentela.

Legittimazione: istituto per mezzo del quale i figli naturali acquistano lo status di figli legittimi; può avvenire per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice.

Linea materna: insieme della parentela stabilita dal lato della madre del defunto.

Linea paterna: insieme della parentela stabilita dal lato del padre del defunto.

Liquidazione dei beni: procedura con la quale vengono consegnati i beni facenti parte dell’asse ereditario agli aventi diritto, a seguito dell’accettazione di questi ultimi dell’eredità.

N-O

Nullità del testamento: invalidità del testamento perchè contrario alla legge o presenta vizi di forma.

Olografo, testamento: il testamento scritto, datato e sottoscritto a mani dal testatore.

P

Parenti in linea retta: persone che discendono l’una dall’altra (ad esempio padre e figlio) e più specificamente gli ascendenti e i discendenti legati tra di loro a un solo grado di differenza con riferimento a ciascuna generazione.

Parenti in linea collaterale: persone che non discendono l’una dall’altra, pur avendo un ascendente comune (ad esempio due fratelli tra loro).

Parenti naturali: persone che discendono dalla famiglia naturale, cioè da persone non unite tra loro dal vincolo del matrimonio e alle quali non viene riconosciuta rilevanza giuridica pari ai parenti legittimi.

Paternità: chi discende dal padre.

Patrimonio: insieme dei beni, mobili e immobili, costituenti l’asse ereditario.

Petizione di eredità: azione giudiziaria riconosciuta solo all’erede per ottenere la restituzione di beni ereditari in possesso di altri eredi o di chi non ne ha titolo alcuno.

Procura: atto giuridico con il quale un soggetto attribuisce a un altro soggetto potere legale di rappresentanza. Può essere generale o speciale.

Procuratore: colui che in virtù di procura rappresenta legalmente un soggetto.

Provvedimento del giudice: atto con il quale un giudice decide su determinate questioni o istanze nell’ambito di un procedimento; può essere emesso sotto forma di sentenza, ordinanza o decreto.

Pubblicazione del testamento: atto con il quale un notaio porta a conoscenza del contenuto di un testamento i chiamati alla successione nonché eventuali creditori ereditari, anche al fine di renderne possibile l’esecuzione.

R

Rappresentazione (diritto): istituto di diritto successorio in base al quale i discendenti legittimi o naturali subentrano nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questo ultimo non voglia (per rinuncia) o non possa (ad es. per premorienza o per indegnità) accettare l’eredità o il legato.

Revoca: atto con il quale il chiamato all’eredità che ha rinunciato al diritto di accettare, lo esercita successivamente, purchè non sia intervenuta l’accettazione di altri chiamati all’eredità.

Rinuncia: atto con il quale il chiamato rifiuta il diritto di accettare l’eredità.

Riserva: quota dell’asse ereditario che la legge garantisce ad alcuni successibili.

Riservatari: soggetti ai quali la legge riserva, anche contro la volontà del de cuius, una quota di beni ereditari (quali coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti in linea retta).

S

Scioglimento del matrimonio: cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale (divorzio).

Separazione dei beni: regime patrimoniale scelto dai coniugi per il quale ciascuno di essi rimane titolare esclusivo dei beni personali acquistati sia prima che dopo il matrimonio.

Stirpe: l’insieme dei discendenti diretti di una persona.

Successione legittima: successione in assenza di testamento.

Successione testamentaria: successione conseguente alla pubblicazione di un testamento.

T

Tassa: somma di denaro dovuta da parte di un soggetto come corrispettivo di un servizio prestato da un ente pubblico.

Termine di prescrizione del diritto di accettare: il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di 10 anni a partire dalla data di apertura della successione.

Testamento: atto revocabile con il quale un soggetto dispone del proprio patrimonio per il periodo in cui non ci sarà più.

Trasmissione del diritto di accettare l’eredità: quando il chiamato all’eredità muore senza avere accettato il suo diritto successorio e questo, viene trasmesso, a sua volta, ai suoi eredi insieme al suo patrimonio.

Tutore: colui che, su incarico dell’Autorità Giudiziaria, rappresenta ed assiste la persona inabilitata o interdetta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

U - V

Usufrutto: diritto reale temporaneo che consente il godimento di un bene altrui senza però poterne trasferire la proprietà originaria e rispettando la destinazione economica.

Vacante, eredità: eredità per la quale è stata accertata l’assenza di successibili o nel caso in cui gli eredi non abbiano accettato l’eredità medesima entro il termine di 10 anni. L’eredita sarà devoluto allo Stato.

Voltura catastale: attività alla quale si ricorre ogni volta che si verifica un trasferimento di proprietà o di altri diritti reali su terreni e fabbricati (ad esempio compravendita o denunce di successione).