Libro II – DELLE SUCCESSIONI - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI- CAPO VIII
Art. 528. - Nomina del curatore.
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (2) e iscritto nel registro delle successioni.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 529. - Obblighi del curatore.
Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale (1) il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 530. - Pagamento dei debiti ereditari.
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. (1)
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 531. - Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.
Art. 532. - Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.